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Roma, 13 gennaio 2016

 

Circolare n. 7/2016

 

Oggetto: Finanziamenti – Marebonus e Ferrobonus – Art.1 commi da 647 a 649 Legge 28.12.2015, n.208, su S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015.

 

La Legge di Stabilità 2016, indicata in oggetto, ha previsto finanziamenti per incentivare il trasporto combinato marittimo e ferroviario per tre anni.

 

 

 

IMPORTO STANZIAMENTO (milioni di Euro)

 

 

 

ANNO 2016

 

 

ANNO 2017

 

ANNO 2018

Incentivi al trasporto combinato marittimo

45,4

44,1

48,9

Incentivi al trasporto combinato ferroviario

20

20

20

 

 

I due incentivi – denominati Marebonus e Ferrobonus - dovranno essere disciplinati con decreti interministeriali (Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ministero Economia e Finanze) da emanarsi entro la fine del corrente mese di gennaio e su cui dovrà esprimersi preventivamente la Commissione Europea.

 

Com’è noto, nel passato le misure per incentivare il trasporto combinato hanno avuto vita difficile a causa delle obiezioni della Commissione UE.

 

Ora riguardo al Marebonus già sussisterebbe una questione a livello europeo: la Direzione UE Trasporti sarebbe orientata a concedere gli incentivi alle imprese di autotrasporto che utilizzano le autostrade del mare, esattamente come avveniva col vecchio Ecobonus che è stato operativo dal 2007 al 2010; viceversa, secondo la Direzione UE Concorrenza gli incentivi dovrebbero essere concessi agli armatori i quali dovrebbero poi riconoscere riduzioni sui noli agli autotrasportatori.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

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S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).

 

                                 Art.1

                            *** omissis ***

 

647.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   e'

autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di  progetti  per

migliorare la catena intermodale e decongestionare  la  rete  viaria,

riguardanti  l'istituzione,  l'avvio  e  la  realizzazione  di  nuovi

servizi marittimi  per  il  trasporto  combinato  delle  merci  o  il

miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza

da porti situati in Italia, che collegano porti situati in  Italia  o

negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico

europeo. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni  di

euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno  2017  e  di

48,9 milioni di euro per l'anno 2018.

 

  648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale,

il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  altresi'

autorizzato  a  concedere  contributi  per   servizi   di   trasporto

ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi  logistici  e

portuali in Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa  annua  di  20

milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,  2017  e  2018.  Agli

stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle risorse  di  cui

all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

  649. L'individuazione  dei  beneficiari,  la  commisurazione  degli

aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli  interventi

di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato,

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.

400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, a notifica preventiva alla  Commissione  europea,  ai

sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione

europea.

                            *** omissis ***

 

FINE TESTO