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Roma, 13 gennaio 2016
Circolare n. 7/2016
Oggetto: Finanziamenti – Marebonus e Ferrobonus – Art.1 commi da 647 a 649
Legge 28.12.2015, n.208, su S.O. alla G.U. n.302 del
30.12.2015.
La
Legge di Stabilità 2016, indicata in oggetto, ha previsto finanziamenti per
incentivare il trasporto combinato marittimo e ferroviario per tre anni.
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IMPORTO
STANZIAMENTO (milioni di Euro) |
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ANNO
2016 |
ANNO
2017 |
ANNO
2018 |
Incentivi
al trasporto combinato marittimo |
45,4 |
44,1 |
48,9 |
Incentivi
al trasporto combinato ferroviario |
20 |
20 |
20 |
I due
incentivi – denominati Marebonus
e Ferrobonus
- dovranno essere disciplinati con decreti interministeriali (Ministero
Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ministero Economia e Finanze) da
emanarsi entro la fine del corrente mese di gennaio e su cui dovrà esprimersi
preventivamente la Commissione Europea.
Com’è
noto, nel passato le misure per incentivare il trasporto combinato hanno avuto vita
difficile a causa delle obiezioni della Commissione UE.
Ora
riguardo al Marebonus
già sussisterebbe una questione a livello europeo: la Direzione UE Trasporti
sarebbe orientata a concedere gli incentivi alle imprese di autotrasporto che
utilizzano le autostrade del mare, esattamente come avveniva col vecchio Ecobonus che è stato operativo dal 2007 al 2010; viceversa,
secondo la Direzione UE Concorrenza gli incentivi dovrebbero essere concessi
agli armatori i quali dovrebbero poi riconoscere riduzioni sui noli agli
autotrasportatori.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di Area |
D/t |
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S.O. alla G.U.
n.302 del 30.12.2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n.
208
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).
Art.1
*** omissis ***
647. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e'
autorizzato a concedere
contributi per l'attuazione di
progetti per
migliorare la catena intermodale
e decongestionare la rete
viaria,
riguardanti
l'istituzione, l'avvio
e la realizzazione
di nuovi
servizi marittimi per
il trasporto combinato
delle merci o il
miglioramento dei servizi su
rotte esistenti, in arrivo e in partenza
da porti situati
in Italia, che collegano porti situati in
Italia o
negli Stati
membri dell'Unione europea
o dello Spazio
economico
europeo. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di
euro per l'anno
2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno
2017 e di
48,9 milioni di euro per l'anno 2018.
648. Per il
completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale,
il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' altresi'
autorizzato a concedere contributi
per servizi di
trasporto
ferroviario intermodale in
arrivo e in partenza da nodi
logistici e
portuali in Italia. A
tal fine e' autorizzata la spesa annua
di 20
milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018.
Agli
stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
649. L'individuazione dei beneficiari,
la commisurazione degli
aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi
di cui ai commi
647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato,
ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con
il Ministro dell'economia
e delle finanze,
da
sottoporre, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a
notifica preventiva alla
Commissione europea, ai
sensi dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione
europea.
*** omissis ***
FINE TESTO