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Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama
62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 3 agosto 2010
Circolare n.145/2010
Oggetto: Codice della Strada – Nuove disposizioni – Legge 29.7.2010,
n.120, su S.O. alla G.U. n.175 del 29.7.2010.
Si illustrano le
modifiche al Codice della Strada di maggiore impatto sul trasporto stradale
delle merci. Le nuove disposizioni trovano applicazione dal prossimo 13 agosto,
ossia decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del
provvedimento, ad eccezione di quelle sul divieto di assunzione di alcool per i
conducenti professionisti, ad oggi già operative.
Tempi di guida e di riposo dei conducenti (art. 30) – E’ stato rivisitato il regime sanzionatorio dei tempi
di guida e di riposo, prevedendo da un lato una maggiore gradualità delle
sanzioni in caso di superamento dei tempi di guida e di mancata osservanza dei
tempi di riposo, e dall’altro un inasprimento dei controlli e delle sanzioni a
carico delle aziende. Si segnalano in particolare il ritiro dei documenti di
guida all’atto della contestazione della violazione su strada; la nuova
sanzione per il mancato rispetto del periodo minimo di interruzione della guida
(da 155 a 620 euro e decurtazione di 2 punti); l’aumento della sanzione a
carico dell’azienda per le infrazioni sulla documentazione obbligatoria (da 307
a 1.228 euro); la verifica in azienda in caso di incidenti con danni a persone
o cose; la perdita del requisito dell’onorabilità da parte del preposto nel
caso di ripetute violazioni.
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Superamento fino al 10% |
Superamento oltre il 10% |
Superamento oltre il 20% |
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Sanzione Min/max € |
Punti |
Sanzione Min/max € |
Punti |
Sanzione Min/max € |
Punti |
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Periodo di guida giornaliero |
38/152 |
--- |
300/1.200 |
-
2 |
400/1.600 |
-
10 |
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Periodo di riposo giornaliero |
200/800 |
--- |
350/1.400 |
-
5 |
400/1.600 |
-
10 |
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Periodo di guida settimanale |
--- |
--- |
250/1.000 |
-
1 |
400/1.600 |
-
2 |
|
Periodo di riposo settimanale |
--- |
--- |
350/1.400 |
-
3 |
400/1.600 |
-
5 |
Pagamento immediato delle sanzioni (art. 37) - In caso di violazioni riguardanti
i limiti di velocità (superamento del limite di oltre 40/km orari), il
sovraccarico (superamento oltre il 10%), il sorpasso e i tempi di guida e di
riposo, è stato introdotto l’obbligo di versare l’importo della sanzione
all’atto della contestazione su strada; nel caso il vettore non paghi la
sanzione, deve comunque versare una cauzione pari alla metà del massimo della
sanzione applicata, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo
fino a 60 giorni.
Verifica della filiera in caso di incidenti gravi (art.
51) – In caso di
incidenti gravi da cui derivino morte o lesioni gravi alle persone provocati da
mezzi pesanti scatta una verifica presso tutti gli operatori della filiera
(vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) sul rispetto delle
norme sulla sicurezza stradale.
Divieto di assunzione di alcol (art. 33) – E’ stato introdotto il divieto
assoluto di assunzione di alcol per chi guida mezzi pesanti (superiori a 3,5
tonn); in caso di violazione è prevista la sanzione da 155 a 624 euro, che
viene raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente, nonchè la
decurtazione di 5 punti patente; se viene riscontrato un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro è disposta la revoca della patente; la revoca
della patente è prevista anche qualora il conducente venga trovato sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti. La revoca della patente per guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti costituisce giusta causa
di licenziamento (art. 43).
Limiti di velocità (art. 25) – E’ stato modificato il regime
sanzionatorio per le violazioni ai limiti di velocità.
|
VIOLAZIONI COMMESSE CON MEZZI PESANTI |
Sanzione Min/Max € |
Punti |
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Superamento del
limite di oltre 10 km/h |
310/1.248 |
-
3 |
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Superamento del
limite di oltre 40Km/h |
1.000/4.000 |
-
6 |
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Superamento del
limite di oltre 60 Km/h |
1.558/6.238 |
-
10 |
Patente a punti (art. 22) – Per recuperare i punti patente non sarà
più sufficiente frequentare un corso, ma occorrerà superare un esame; dovrà
inoltre sottoporsi alla revisione della patente chi commetterà nell’arco di 12
mesi tre violazioni che comportino la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna.
Vettori stranieri - Cabotaggio (art. 52) - E’ stata introdotta la sanzione da
5 mila a 15 mila euro per le violazioni in materia di cabotaggio stradale. E’
stato inoltre previsto il fermo del veicolo presso un custode autorizzato per i
vettori stranieri incorsi in infrazioni al CdS che non versino immediatamente
l’importo delle sanzioni, ovvero la relativa cauzione (art. 37).
Trasporti eccezionali (art. 4) – E’ stata abolita la scorta della
polizia nei trasporti eccezionali; resta pertanto il solo servizio di scorta
tecnica svolto dalle imprese autorizzate. La scorta della polizia potrà essere
richiesta solo in caso di chiusura totale delle strade.
Rimorchi (art. 11) – E’ stata abolita la targa ripetitrice per i rimorchi,
mentre è stata introdotta la responsabilità solidale del proprietario del
rimorchio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni
al CdS commesse con i complessi veicolari.
Guida fino a 68 anni (art. 16) – E’ stata innalzata fino a 68
anni (in precedenza 65 anni) l’età massima per la guida di mezzi pesanti
(superiori a 20 tonn). Gli interessati dovranno sottoporsi a visita medica
annuale e conseguire uno specifico attestato di capacità fisica e psichica.
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Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2009 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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S.O. n.171 alla G.U. n.175 del
29.7.2010 (fonte Guritel)
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
La Camera
dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI
CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 6,
59, 77, 79 e 80 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di
pneumatici invernali, di
veicoli con caratteristiche atipiche,
di
produzione e
commercializzazione di sistemi,
componenti ed entita'
tecniche di tipo non
omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in
condizioni di non efficienza e di
omessa revisione)
1. La lettera e) del
comma 4
dell'articolo 6 del
codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successivemodificazioni, di seguito denominato «decreto
legislativo
n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i
veicoli siano muniti ovvero abbiano
a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla
marcia su
neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea,
dell'articolo 59 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da citta',
i veicoli
ibridi o multimodali e
i microveicoli elettrici
o elettroveicoli
ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3
dell'articolo 77 del decreto legislativo n.
285
del 1992 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque
importa, produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti
ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione
ai
sensi dell'articolo
75, comma 3-bis,
e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624. E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da
euro 779 a euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di
cui al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi
di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I
componenti di
cui al presente
comma, ancorche' installati
sui veicoli, sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione
II, del
titolo VI».
4. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla
data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede a modificare
l'articolo 122,
comma 8, del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo
codice della strada,
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495,
di seguito denominato
«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo
comma
8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo
termine di cui al
periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,
con i decreti di cui
all'articolo 237 del
regolamento, prevede
l'obbligo che gli pneumatici
montati su autoveicoli,
motoveicoli,
ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali
laterali
conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione
adeguata e
siano periodicamente sottoposti
a una verifica
della persistenza
delle condizioni di efficienza.
5. Al comma 4
dell'articolo 79 del decreto legislativo n.
285 del
1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono
inserite le
seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'articolo 80,
comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento
non
funzionanti».
6. Al comma 14
dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285
del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
la parola: «Chiunque» e' sostituita
dalle
seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti dall'articolo
176, comma
18, chiunque»;
b) al secondo periodo,
le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse;
c) il
terzo periodo e'
sostituito dai seguenti:
«L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della
revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi
presso
uno dei soggetti di cui
al comma 8
ovvero presso il
competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di
fuori di
tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla
circolazione in attesa dell'esito della
revisione, si applica
la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.842 a
euro 7.369. All'accertamento
della violazione di
cui al periodo
precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo
amministrativo del veicolo
per novanta giorni,
secondo le
disposizioni del capo I, sezione
II, del titolo
VI. In caso
di
reiterazione delle violazioni,
si applica la
sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo».
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 7 e 62
del decreto legislativo n. 285
del
1992, in materia di
regolamentazione della circolazione nei
centri
abitati e di massa dei
veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e
ibrida)
1. Dopo il comma 13
dell'articolo 7 del decreto legislativo n.
285
del 1992, e' inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque,
in violazione delle
limitazioni previste ai
sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli
appartenenti,
relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie
inferiori a
quelle prescritte,
e' soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 155 a
euro 624 e,
nel caso di
reiterazione della violazione
nel biennio, alla
sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme
di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI».
2. All'articolo 62 del
decreto legislativo n.
285 del 1992
e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, con
proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita'
con cui, nel
rispetto della normativa
comunitaria in materia
di tutela
dell'ambiente, sicurezza
stradale e caratteristiche tecniche
dei
veicoli che circolano su strada, per i veicoli
ad alimentazione a
metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione
della
massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas
metano
o GPL e
dei relativi accessori
e, nel caso
dei veicoli ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori
e dei
loro accessori, definendo
altresi' le modifiche
alle procedure
relative alle verifiche
tecniche di omologazione derivanti
dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la
riduzione di
massa a vuoto di cui al presente comma non puo' superare
il valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno
carico del
veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel
caso
in cui il
veicolo sia dotato
di controllo elettronico
della
stabilita'».
3. Il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di
cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo
n. 285
del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, e'
adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di competizioni sportive
su strada)
1. All'articolo 9 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo
il
comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 193, i veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche sportive
di cui al
presente articolo possono circolare, limitatamente agli
spostamenti
all'interno del percorso
della competizione e
per il tempo
strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle
disposizioni
di cui all'articolo 78».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di veicoli
eccezionali e trasporti
in condizioni di
eccezionalita')
1. All'articolo 10 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo
del comma 9 e' sostituito
dal seguente:
«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le
modalita' e
nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo
del comma 9
e' sostituito dal
seguente:
«Qualora il transito del
veicolo eccezionale o
del trasporto in
condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale
della strada
con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta
tecnica deve
richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale
competenti
per territorio che,
se le circostanze
lo consentono, possono
autorizzare il personale della scorta tecnica stessa
a coadiuvare il
personale di polizia o ad eseguire
direttamente,
in luogo di esso, le
necessarie operazioni, secondo
le modalita'
stabilite nel regolamento»;
c) al comma 17, le
parole: «i criteri per la imposizione
della
scorta tecnica o
della scorta della
polizia della strada»
sono
sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione
della scorta
tecnica»;
d) al comma 18, le
parole: «all'obbligo di scorta
della Polizia
stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo
di
scorta tecnica».
Art. 5.
(Modifiche
agli articoli 15,
23 e 24
nonche' abrogazione
dell'articolo 34-bis del
decreto legislativo n. 285
del 1992, in
materia di decoro delle
strade, di pubblicita' sulle strade
e sui
veicoli e di pertinenze delle
strade)
1. All'articolo 15 del
decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera f)
le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera
f) e' inserita la seguente:
«f-bis)
insozzare la strada
o le sue
pertinenze gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
b) dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola
il divieto di cui al
comma 1, lettera
f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro
100 a euro 400»;
c) al comma 4, le
parole: «ai commi 2 e
3» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
2. All'articolo 23 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «limitatamente
alle strade di tipo E)
ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine
tecnico» sono
sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal
comma
1»;
b) al comma 7, nel
terzo periodo, la
parola: «cartelli» e'
sostituita dalla seguente: «segnali» e sono
aggiunti, in fine,
i
seguenti periodi: «Sono
inoltre consentiti, purche'
autorizzati
dall'ente proprietario della strada, nei limiti
e alle condizioni
stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente,
cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse
turistico e
culturale e cartelli
indicanti servizi di
pubblico
interesse. Con il decreto di cui
al quarto periodo
sono altresi'
individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si
applicano le
disposizioni del periodo precedente»;
c) al comma
13-bis, secondo periodo,
dopo le parole:
«del
proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti:
«; a
tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12
sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e'
collocato il
mezzo pubblicitario»;
d) dopo il comma
13-quater e' aggiunto il seguente:
«13-quater.1. In ogni
caso, l'ente proprietario puo'
liberamente
disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita'
al presente
articolo, una volta che sia decorso il termine
di sessanta giorni
senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore
del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto
termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai
sensi del comma
13-bis, e dalla
data di effettuazione della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».
3. Nelle more
di una revisione
e di un
aggiornamento degli
itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al
comma
7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
da
ultimo modificato dal comma 2 del presente
articolo, si applicano
alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate
nei tipi A e
B. Nel caso
di strade inserite
negli itinerari
internazionali che sono classificate nel tipo
C, i divieti
e le
prescrizioni di cui
al periodo precedente
si applicano soltanto
qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della
sicurezza per
la circolazione stradale, da individuare con
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla
data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo
57 del
regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita' non
luminosa
per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al comma
3
del citato articolo
57, anche sui
veicoli appartenenti alle
organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale
(ONLUS), alle
associazioni di volontariato
iscritte nei registri
di cui
all'articolo 6 della
legge 11 agosto
1991, n. 266,
e alle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento
ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e nel senso di limitare la pubblicita' a
mezzo degli altri
veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei
luoghi consentiti
dal comune nei
centri abitati, prevedendo
altresi' verifiche
periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
5. Dopo il comma 5
dell'articolo 24 del decreto legislativo n.
285
del 1992 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze
di sicurezza della
circolazione stradale
connesse alla congruenza del progetto autostradale, le
pertinenze di
servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai
progetti
dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni
in materia
di affidamento dei servizi di distribuzione di
carbolubrificanti e
delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree
di servizio
autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della
legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa
con le
regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».
6. L'articolo 34-bis del
decreto legislativo n. 285 del
1992 e'
abrogato.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di segnaletica
stradale)
1. All'articolo 38 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le
parole: «in caso di urgenza e necessita'»
sono
sostituite dalle seguenti:
«in caso di
emergenza, urgenza e
necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e
degli
impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma
stradale»;
b) al comma 13, le
parole: «del pagamento di una somma da euro 78
a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del
pagamento di una
somma da euro 389 a euro 1.559».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 41 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di segnali
luminosi)
1. All'articolo 41,
comma 1, del decreto legislativo n.
285 del
1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) tabelloni
luminosi rilevatori della velocita' in
tempo
reale dei veicoli in transito;».
Art. 8.
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto
legislativo n. 285 del
1992, in materia di macchine per uso di
bambini o di invalidi)
1. All'articolo 46,
comma 1, del decreto legislativo n.
285 del
1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Non
rientrano
nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso
di bambini, le cui
caratteristiche non
superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso
di invalidi, rientranti tra
gli ausili
medici secondo le
vigenti disposizioni comunitarie,
anche se
asservite da motore».
2. All'articolo 190,
comma 7, del decreto legislativo n. 285
del
1992, dopo le
parole: «riservate ai
pedoni» sono aggiunte
le
seguenti: «, secondo le modalita' stabilite dagli
enti proprietari
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».
Art. 9.
(Modifica all'articolo 85 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di servizio di noleggio
con conducente per
trasporto di
persone)
1. All'articolo 85 del
decreto legislativo n. 285
del 1992, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Possono essere
destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o
senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli
per trasporto promiscuo
o per trasporti
specifici di persone;
g) i veicoli a
trazione animale».
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e
all'articolo 7 della legge 8
agosto 1991, n.
264, in materia
di
estratto dei documenti di circolazione
o di guida)
1. Il comma 2
dell'articolo 92 del decreto legislativo n.
285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta
rilasciata dalle imprese di consulenza
ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della
legge 8 agosto
1991, n. 264, e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse
consegnato
ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo
per trenta
giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata
lo stesso
giorno nel registro giornale tenuto dalle predette
imprese. Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti
trenta
giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo
ovvero il
documento conseguente all'operazione cui si riferisce
la ricevuta.
Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida
per la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».
2. All'articolo 7 della
legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono
sostituite dalle
seguenti: «procede al
ritiro del documento
di
circolazione del mezzo di trasporto o del documento di
abilitazione
alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,
da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore
della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta
rilasciata dalle imprese di
consulenza ai sensi
dell'articolo 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal
comma
2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per
il suo
rilascio.
Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196
del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia
di rinnovo e aggiornamento della carta di
circolazione, di
targa personale, di
targa dei rimorchi
e di
solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)
1. Il comma 2
dell'articolo 94 del decreto legislativo n.
285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio
competente del Dipartimento
per i trasporti,
la
navigazione ed i
sistemi informativi e
statistici, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1,
provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta di
circolazione che
tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo
comma. Nel caso
dei
trasferimenti di residenza, o
di sede se si tratta
'di persona
giuridica, l'ufficio di
cui al periodo
precedente procede
all'aggiornamento della carta di circolazione».
2. All'articolo 100 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui
ai commi 1, 2 e 3
sono personali, non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di
un veicolo e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con
facolta' di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione o
sospensione dalla
circolazione»;
b) al comma 4, le
parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
c) al comma 15, le
parole: «Alle violazioni di cui al
comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi
11 e
12».
3. Al comma 1
dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le
parole: «, la carta di circolazione e le
targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di
circolazione»;
b) al
secondo periodo, le
parole: «e delle
targhe» sono
soppresse.
4. Al comma 1
dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono
inserite le
seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di
veicoli».
5. Con regolamento da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma
1,
della legge 23 agosto
1988, n. 400,
e successive modificazioni,
sentite le competenti Commissioni parlamentari,
entro dodici mesi
dalla data di
entrata in vigore
della presente legge,
sono
disciplinate le modalita' di applicazione delle
disposizioni degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto
legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera
a), e
3
del presente
articolo, anche con
riferimento alle procedure
di
annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del
decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico
(PRA).
6. Le disposizioni degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e
103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo,
si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata
in vigore
del regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla
data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede a modificare il
regolamento nel
senso di prevedere la disciplina di attuazione delle
disposizioni di
cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285
del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del
presente
articolo, con particolare
riferimento alla definizione
delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e
di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli,
tali da
renderle conformi a
quelle delle targhe
di immatricolazione
posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del
comma 4 dell'articolo
100 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma
2,
lettera b), del presente articolo, si applicano
a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento
di cui
al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale
data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente
i rimorchi
immessi in circolazione
prima della data
di cui al
periodo
precedente.
9. All'attuazione delle
disposizioni di cui al presente
articolo
l'amministrazione
competente provvede nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello
Stato.
Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche
agli articoli 94 e 96
del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di
divieto di
intestazione fittizia dei
veicoli)
1. All'articolo 94 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 93, comma 2,
gli
atti, ancorche' diversida quelli di cui
al comma 1 del presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario
della carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di
un soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento
sono dichiarati dall'avente
causa, entro trenta
giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla carta
di circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli
225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione
si applica
la sanzione prevista dal comma 3»;
b) al comma 5, le
parole: «previste nel comma 4» sono
sostituite
dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».
2. Dopo l'articolo 94
del decreto legislativo n. 285 del 1992
e'
inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Divieto
di intestazione fittizia dei
veicoli). -
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il
certificato di
proprieta' di cui
al medesimo articolo
e il certificato
di
circolazione' di cui all'articolo 97 non possono
essere rilasciati
qualora risultino situazioni
di intestazione o
cointestazione
simulate o che
eludano o pregiudichino l'accertamento del
responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque richieda o
abbia
ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in
violazione di
quanto disposto dal medesimo
comma 1 e'
punito con la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi
abbia
la materiale disponibilita' del
veicolo al quale
si riferisce
l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione
al quale sono rilasciati i documenti di
cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo
comma e'
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio
di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In
caso di
circolazione dopo la
cancellazione, si applicano
le sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La
cancellazione
e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che
hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che
l'accertamento e'
divenuto definitivo.
4. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'interno,
sono dettate le disposizioni applicative della disciplina
recata dai
commi 1, 2 e 3, con
particolare riferimento all'individuazione di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della
finalita' di
cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli
coinvolti, siano
tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze
di
cui al predetto comma 1».
3. All'articolo 96 del
decreto legislativo n.
285 del 1992
e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di
circolazione dopo la cancellazione si
applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».
Art. 13.
(Modifica all'articolo 95 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in
materia di duplicato della carta di
circolazione)
1. All'articolo 95,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole:
«carta di circolazione,» sono
inserite le
seguenti: «anche con
riferimento ai duplicati
per smarrimento,
deterioramento o distruzione dell' originale,».
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di sanzioni per
ciclomotori alterati, e disposizioni
in
materia di circolazione dei
ciclomotori)
1. All'articolo 97 del
decreto legislativo n. 285 del
1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le
parole da: «da euro 78 a euro 311» fino
alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000
a euro
4.000. Alla sanzione da
euro 779 a
euro 3.119 e'
soggetto chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita'
oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 6, le
parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;
c) al comma 10, le
parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
2. I
ciclomotori gia' in
circolazione non in
possesso del
certificato di circolazione e della targa di
cui all'articolo 97,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli,
con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al
comma
4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi
dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non
regolarizzato
in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro
1.559.
4. Le disposizioni
dell'articolo 97 del decreto legislativo n.
285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo,
entrano in
vigore il giorno successivo
a quello della
pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
15.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto
legislativo n. 285 del
1992, in materia di circolazione delle
macchine agricole)
1. Al comma 8
dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle
seguenti:
«valida per due anni».
2. Le
disposizioni di cui
al comma 1
si applicano alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data
di entrata in
vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati
gli
importi dell'imposta di bollo
dovuta ai sensi
dell'articolo 104,
comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e,
ove previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del
regolamento.
3. Al comma 3
dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole: «,
salvo che
l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per
un anno
e
rinnovabile».
4. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla
data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo
206 del
regolamento, nel senso
di prevedere che
le attrezzature delle
macchine agricole possono essere utilizzate anche per le
attivita' di
manutenzione e di
tutela del territorio,
disciplinandone le
modalita'.
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del 1992,
in materia di guida
accompagnata e di requisiti per
la guida dei
veicoli)
1. All'articolo 115 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che
hanno compiuto diciassette anni e che
sono
titolari di patente diguida e' consentita, a fini di
esercitazione,
la guida di autoveicoli di
massa complessiva a
pieno carico non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di
qualunque tipo di
rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di
potenza specifica
riferita alla tara di cui
all'articolo 117, comma
2-bis, purche'
accompagnati da un conducente
titolare di patente
di guida di
categoria B o superiore da almeno dieci
anni, previo rilascio
di
un'apposita
autorizzazione da parte
del competente ufficio
del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore
o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il
minore autorizzato ai
sensi del comma
1-bis puo'
procedere alla guida accompagnato da uno dei
soggetti indicati al
medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore
di corso
pratico di guida, delle quali
almeno quattro in
autostrada o su
strade extraurbane e due in condizione di visione
notturna, presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi
di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra
persona che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve
essere
munito di un apposito contrassegno recante
le lettere alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente
comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell'articolo
122.
1-quinquies. Nelle
ipotesi di guida di
cui al comma
1-bis si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
117 e,
in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui
al
comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile
del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in
solido con il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il
tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma
1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi
di guida di cui al
comma 1-bis, se il
minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi
delle
disposizioni del presente
codice, sono previste
le sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e'
sempre
disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
Per
la revoca dell'autorizzazione si
applicano le disposizioni
dell'articolo 219, in quanto
compatibili. Nell'ipotesi di
cui al
presente comma il
minore non puo'
conseguire di nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi
di guida di cui al comma
1-bis, se il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato
nell'autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
122,
comma 8, primo
e secondo periodo.
Si applicano altresi'
le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;
b) al comma 2 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a)
e' aggiunto in fine il
seguente periodo:
«Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a
sessantotto
anni qualora il
conducente consegua uno
specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica
annuale, con oneri a carico del
richiedente, secondo le
modalita'
stabilite nel regolamento»;
2) alla lettera b)
le parole: «fino
a sessantacinque» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le
parole: «a
seguito di visita medica specialistica annuale,»
sono inserite le
seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»;
c) dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 2, chi ha
superato
ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e
veicoli per i
quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E,
qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato dalla
commissione medica
locale di cui al comma 4
dell'articolo 119, a
seguito di visita
medica specialistica biennale, con oneri a carico
del richiedente,
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e
psichici
prescritti».
2. Con
regolamento del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma
3, della
legge 23 agosto 1988, n.
400, entro quattro
mesi dalla data
di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
norme di
attuazione dei commi da
1-bis a 1-septies
dell'articolo 115 del
decreto legislativo n. 285 del
1992, introdotti dal
comma 1 del
presente articolo, con
particolare riferimento alle
condizioni
soggettive e oggettive in presenza delle quali
l'autorizzazione puo'
essere richiesta e alle modalita' di rilascio della
medesima, alle
condizioni di espletamento dell'attivita' di guida
autorizzata, ai
contenuti e alle modalita' di certificazione del percorso
didattico
che il minore
autorizzato deve seguire
presso un'autoscuola, ai
requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle
caratteristiche
del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo
115.
3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, sono
stabilite le modalita'
di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115
del decreto
legislativo n. 285 del
1992, come rispettivamente modificato
e
introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente
articolo,
facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti
fisici e
psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di cui
al comma
2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione
uniformi di
cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge.
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo
n. 285 del 1992,
in materia di certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori)
1. Al comma 11-bis
dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285
del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo,
la parola: «finale» e' soppressa;
b) al sesto periodo,
le parole: «La prova finale dei corsi»
sono
sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto
periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito
dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e' svolta
una lezione
teorica di almeno
un'ora, volta all'acquisizione di
elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza. Ai
fini del conseguimento del certificato di cui al
comma 1-bis, gli
aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo
periodo o la
prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa
idonea
attivita' di formazione, una prova pratica di guida del
ciclomotore».
2. Le disposizioni di
cui al comma 1, limitatamente al
superamento
di una prova pratica di
guida del ciclomotore,
si applicano a
decorrere dal 19 gennaio 2011.
3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro centoventi giorni
dalla data
di entrata in
vigore della presente
legge, sono stabilite
le
modalita' di svolgimento della lezione teorica sul
funzionamento dei
ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche'
della
relativa attivita' di
formazione, di cui
al comma 11-bis
dell'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285
del 1992, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Le
amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle
attivita' previste dal presente articolo nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 18.
(Modifica all'articolo 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di limitazioni nella
guida)
1. Al comma 2-bis
dell'articolo 117 del decreto legislativo n.
285
del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione
di cui
al
presente comma non si
applica» sono sostituite
dalle seguenti:
«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai
fini di
cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di
potenza
massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma
non si
applicano».
2. Le disposizioni di
cui al comma 2-bis
dell'articolo 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma
1 del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente di
guida di
categoria B rilasciata
a decorrere dal
centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto
2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n.
160, e successive modificazioni, e' abrogato.
Art.
19.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
in materia di requisiti
morali per ottenere il rilascio dei
titoli
abilitativi alla guida)
1. Al comma 1
dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole
da: «nonche'» fino
alla fine del
comma sono
sostituite dalle seguenti:
«nonche' i soggetti
destinatari dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis,
comma
1, lettera f, del medesimo
testo unico di
cui al decreto
del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata
dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di
guida
le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con
sentenza di
condanna per il
reato di cui
al terzo periodo
del comma 2
dell'articolo 222, la
revoca della patente
ai sensi del
quarto
periodo del medesimo comma».
2. Al comma 2
dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del
1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «al comma
1» sono sostituite
dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;
b) al secondo periodo,
le parole: «dal medesimo comma
1» sono
sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma
1».
Art.
20.
(Modifiche agli articoli 121,
122 e 123 del decreto legislativo
n.
285 del 1992, in materia di
esame di idoneita', di
esercitazioni di
guida e di autoscuole)
1. All'articolo 121 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di
guida non puo' essere sostenuta
prima che
sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
b) al comma 11, il
secondo periodo e' sostituito dal
seguente:
«Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta
soltanto, la prova pratica di guida».
2. All'articolo 122 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «,
previo superamento della prova di controllo delle
cognizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei
mesi dalla
data di
presentazione della domanda
per il conseguimento
della
patente. Entro il termine di
cui al periodo
precedente non sono
consentite piu' di due prove»;
b) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al
conseguimento della patente
di guida di
categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su
strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola
con istruttore abilitato e
autorizzato. Con decreto
del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e
le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui
al presente
comma».
3. Il comma 1
dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come modificato dalla lettera a)
del comma 2
del presente
articolo, si applica alle domande per il conseguimento
della patente
di guida presentate a decorrere
dal novantesimo giorno
successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il decreto di cui al
comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del
comma 2
del presente articolo, e' adottato entro
tre mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le
parole: «da parte delle
province» sono
aggiunte le seguenti: «, alle quali compete
inoltre l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;
b) al
comma 4, le
parole: «dell'idoneita' tecnica»
sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di
cui al comma
5, ad
eccezione della capacita' finanziaria»;
c) al comma 5, primo
periodo, dopo la parola:
«biennale» sono
aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
d) al comma 7:
1) al primo
periodo, dopo le
parole: «L'autoscuola deve»
sono
inserite le seguenti:
«svolgere l'attivita' di
formazione dei
conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria,»;
2) al secondo periodo,
le parole da: «le
dotazioni complessive»
fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle
seguenti: «le
medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente,
al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D,
CE e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale.
In caso di
applicazione del periodo
precedente, le dotazioni
complessive, in personale e in attrezzature, delle singole
autoscuole
consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
e) dopo il comma 7 e'
inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso
l'attivita' non puo' essere
iniziata prima
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La
verifica di
cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad
intervalli di
tempo non superiori a tre anni»;
f) al comma 10, dopo
le parole: «per conducenti;» sono inserite
le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche
di cui
al
comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle
regioni e
delle province autonome dei soggetti di cui al comma
10-bis, lettera
b);»;
g) dopo il comma 10 e'
inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di
formazione degli insegnanti e degli
istruttori
delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole
che svolgono l'attivita' di formazione
dei
conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente
ovvero dai centri di istruzione automobilistica
riconosciuti per la
formazione integrale;
b) da
soggetti accreditati dalle
regioni o dalle
province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina
quadro
di settore definita con l'intesa
stipulata in sede
di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,
nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti di cui al comma 10»;
h) dopo il comma
11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Lo svolgimento
dei corsi di formazione di insegnanti e
di
istruttori di cui
al comma 10
e' sospeso dalla
regione
territorialmente competente o dalle province autonome di Trento
e di
Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da
uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
b) per un periodo da
tre a sei mesi, quando il corso si tiene
in
carenza dei requisiti
relativi all'idoneita' dei
docenti, alle
attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore
periodo da sei a dodici mesi
nel caso di
reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere
a) e
b).
11-quater. La regione
territorialmente competente o
le province
autonome di Trento
e di Bolzano
dispongono l'inibizione alla
prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei
quali, nei
due anni successivi all'adozione di un provvedimento di
sospensione
ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a)
e b) del
medesimo comma»;
i) al comma 13,
primo periodo, sono
aggiunte, in fine,
le