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Roma, 3 agosto 2010

 

Circolare n.145/2010

 

Oggetto: Codice della Strada – Nuove disposizioni – Legge 29.7.2010, n.120, su S.O. alla G.U. n.175 del 29.7.2010.

 

Si illustrano le modifiche al Codice della Strada di maggiore impatto sul trasporto stradale delle merci. Le nuove disposizioni trovano applicazione dal prossimo 13 agosto, ossia decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento, ad eccezione di quelle sul divieto di assunzione di alcool per i conducenti professionisti, ad oggi già operative.

 

Tempi di guida e di riposo dei conducenti (art. 30) – E’ stato rivisitato il regime sanzionatorio dei tempi di guida e di riposo, prevedendo da un lato una maggiore gradualità delle sanzioni in caso di superamento dei tempi di guida e di mancata osservanza dei tempi di riposo, e dall’altro un inasprimento dei controlli e delle sanzioni a carico delle aziende. Si segnalano in particolare il ritiro dei documenti di guida all’atto della contestazione della violazione su strada; la nuova sanzione per il mancato rispetto del periodo minimo di interruzione della guida (da 155 a 620 euro e decurtazione di 2 punti); l’aumento della sanzione a carico dell’azienda per le infrazioni sulla documentazione obbligatoria (da 307 a 1.228 euro); la verifica in azienda in caso di incidenti con danni a persone o cose; la perdita del requisito dell’onorabilità da parte del preposto nel caso di ripetute violazioni.

 

 

Superamento

fino al 10%

Superamento

oltre il 10%

Superamento

oltre il 20%

 

Sanzione

Min/max

 

Punti

Sanzione Min/max

 

Punti

Sanzione Min/max

 

Punti

Periodo di guida

giornaliero

 

38/152

 

---

 

300/1.200

 

- 2

 

400/1.600

 

- 10

Periodo di riposo

giornaliero

 

200/800

 

---

 

350/1.400

 

- 5

 

400/1.600

 

- 10

Periodo di guida

settimanale

 

---

 

---

 

250/1.000

 

- 1

 

400/1.600

 

- 2

Periodo di riposo

settimanale

 

---

 

---

 

350/1.400

 

- 3

 

400/1.600

 

- 5

 

 

Pagamento immediato delle sanzioni (art. 37) - In caso di violazioni riguardanti i limiti di velocità (superamento del limite di oltre 40/km orari), il sovraccarico (superamento oltre il 10%), il sorpasso e i tempi di guida e di riposo, è stato introdotto l’obbligo di versare l’importo della sanzione all’atto della contestazione su strada; nel caso il vettore non paghi la sanzione, deve comunque versare una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione applicata, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo fino a 60 giorni.

 

Verifica della filiera in caso di incidenti gravi (art. 51) – In caso di incidenti gravi da cui derivino morte o lesioni gravi alle persone provocati da mezzi pesanti scatta una verifica presso tutti gli operatori della filiera (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) sul rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

 

Divieto di assunzione di alcol (art. 33) – E’ stato introdotto il divieto assoluto di assunzione di alcol per chi guida mezzi pesanti (superiori a 3,5 tonn); in caso di violazione è prevista la sanzione da 155 a 624 euro, che viene raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente, nonchè la decurtazione di 5 punti patente; se viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro è disposta la revoca della patente; la revoca della patente è prevista anche qualora il conducente venga trovato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti costituisce giusta causa di licenziamento (art. 43).

 

Limiti di velocità (art. 25) – E’ stato modificato il regime sanzionatorio per le violazioni ai limiti di velocità.

 

VIOLAZIONI COMMESSE

CON MEZZI PESANTI

Sanzione

Min/Max

 

Punti

Superamento del limite di oltre 10 km/h

310/1.248

- 3

Superamento del limite di oltre 40Km/h

1.000/4.000

- 6

Superamento del limite di oltre 60 Km/h

1.558/6.238

- 10

 

Patente a punti (art. 22) – Per recuperare i punti patente non sarà più sufficiente frequentare un corso, ma occorrerà superare un esame; dovrà inoltre sottoporsi alla revisione della patente chi commetterà nell’arco di 12 mesi tre violazioni che comportino la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna.

 

Vettori stranieri - Cabotaggio (art. 52) - E’ stata introdotta la sanzione da 5 mila a 15 mila euro per le violazioni in materia di cabotaggio stradale. E’ stato inoltre previsto il fermo del veicolo presso un custode autorizzato per i vettori stranieri incorsi in infrazioni al CdS che non versino immediatamente l’importo delle sanzioni, ovvero la relativa cauzione (art. 37).

 

Trasporti eccezionali (art. 4) – E’ stata abolita la scorta della polizia nei trasporti eccezionali; resta pertanto il solo servizio di scorta tecnica svolto dalle imprese autorizzate. La scorta della polizia potrà essere richiesta solo in caso di chiusura totale delle strade.

 

Rimorchi (art. 11) – E’ stata abolita la targa ripetitrice per i rimorchi, mentre è stata introdotta la responsabilità solidale del proprietario del rimorchio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni al CdS commesse con i complessi veicolari.

 

Guida fino a 68 anni (art. 16) – E’ stata innalzata fino a 68 anni (in precedenza 65 anni) l’età massima per la guida di mezzi pesanti (superiori a 20 tonn). Gli interessati dovranno sottoporsi a visita medica annuale e conseguire uno specifico attestato di capacità fisica e psichica.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. n.171 alla G.U. n.175 del 29.7.2010 (fonte Guritel)

 

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

 

la seguente legge:

 

                             CAPO I

        MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO

              LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

 

                               Art. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della  strada,

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in  materia  di

pneumatici invernali, di veicoli  con  caratteristiche  atipiche,  di

produzione e commercializzazione di sistemi,  componenti  ed  entita'

tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in

         condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

  1. La lettera e) del comma  4  dell'articolo  6  del  codice  della

strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e

successivemodificazioni, di seguito denominato  «decreto  legislativo

n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:

  «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano  a  bordo

mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su

neve o su ghiaccio».

    2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del  decreto  legislativo

n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da  citta',  i  veicoli

ibridi o multimodali e  i  microveicoli  elettrici  o  elettroveicoli

ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse.

  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n.  285

del 1992 e' inserito il seguente:

  «3-bis. Chiunque importa, produce per  la  commercializzazione  sul

territorio nazionale ovvero  commercializza  sistemi,  componenti  ed

entita' tecniche senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai

sensi dell'articolo  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.  E'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da

euro 779 a euro 3.119 chiunque  commetta  le  violazioni  di  cui  al

periodo precedente relativamente a sistemi frenanti,  dispositivi  di

ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.  I  componenti  di

cui  al  presente  comma,  ancorche'  installati  sui  veicoli,  sono

soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II,  del

titolo VI».

  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, provvede a  modificare  l'articolo  122,

comma 8, del regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo

codice  della  strada,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,   di   seguito   denominato

«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma

8 agli pneumatici invernali. Entro il  medesimo  termine  di  cui  al

periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

con i decreti  di  cui  all'articolo  237  del  regolamento,  prevede

l'obbligo che gli pneumatici  montati  su  autoveicoli,  motoveicoli,

ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali

conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e

siano periodicamente sottoposti  a  una  verifica  della  persistenza

delle condizioni di efficienza.

  5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n.  285  del

1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite  le

seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80,

comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del  regolamento  non

funzionanti».

  6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285  del

1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, la parola: «Chiunque»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti  dall'articolo  176,  comma

18, chiunque»;

    b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»

sono soppresse;

    c)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «L'organo

accertatore annota sul documento di circolazione che  il  veicolo  e'

sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E'

consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso

uno dei soggetti di cui  al  comma  8  ovvero  presso  il  competente

ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori  di

tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla

circolazione in attesa dell'esito  della  revisione,  si  applica  la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.842  a

euro 7.369. All'accertamento  della  violazione  di  cui  al  periodo

precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria  del  fermo

amministrativo  del  veicolo   per   novanta   giorni,   secondo   le

disposizioni del capo I, sezione  II,  del  titolo  VI.  In  caso  di

reiterazione delle violazioni,  si  applica  la  sanzione  accessoria

della confisca amministrativa del veicolo».

 

                               Art. 2.

(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo  n.  285  del

1992, in materia di regolamentazione della  circolazione  nei  centri

abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e

                               ibrida)

  1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n.  285

del 1992, e' inserito il seguente:

  «13-bis. Chiunque, in  violazione  delle  limitazioni  previste  ai

sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti,

relativamente alle emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a

quelle prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del

pagamento di una somma da  euro  155  a  euro  624  e,  nel  caso  di

reiterazione   della   violazione   nel   biennio,   alla    sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da

quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,

sezione II, del titolo VI».

  2. All'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «7-bis. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con

proprio decreto, stabilisce i criteri e le  modalita'  con  cui,  nel

rispetto  della  normativa   comunitaria   in   materia   di   tutela

dell'ambiente, sicurezza  stradale  e  caratteristiche  tecniche  dei

veicoli che circolano su strada, per i  veicoli  ad  alimentazione  a

metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della

massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione  esclusiva

o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano

o  GPL  e  dei  relativi  accessori  e,  nel  caso  dei  veicoli   ad

alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei

loro  accessori,  definendo  altresi'  le  modifiche  alle  procedure

relative  alle   verifiche   tecniche   di   omologazione   derivanti

dall'applicazione del presente comma. In ogni caso  la  riduzione  di

massa a vuoto di cui al presente comma non puo'  superare  il  valore

minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del

veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto  nel  caso

in  cui  il  veicolo  sia  dotato  di  controllo  elettronico   della

stabilita'».

  3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di

cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285

del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo,  e'  adottato

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

                               Art. 3.

 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

             materia di competizioni sportive su strada)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo  il

comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli

che partecipano alle competizioni motoristiche  sportive  di  cui  al

presente articolo possono circolare, limitatamente  agli  spostamenti

all'interno  del  percorso  della  competizione  e   per   il   tempo

strettamente necessario per gli stessi, in deroga  alle  disposizioni

di cui all'articolo 78».

 

                               Art. 4.

 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

in materia di  veicoli  eccezionali  e  trasporti  in  condizioni  di

                           eccezionalita')

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il secondo periodo del comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:

«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti  percorsi

prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e

nei casi stabiliti dal regolamento»;

    b) il terzo periodo del  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:

«Qualora il transito del  veicolo  eccezionale  o  del  trasporto  in

condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della  strada

con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica  deve

richiedere l'intervento degli organi di polizia  stradale  competenti

per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo  consentono,   possono

autorizzare il personale della scorta tecnica stessa

    a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire  direttamente,

in luogo di esso, le  necessarie  operazioni,  secondo  le  modalita'

stabilite nel regolamento»;

    c) al comma 17, le parole: «i criteri per  la  imposizione  della

scorta tecnica o  della  scorta  della  polizia  della  strada»  sono

sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della  scorta

tecnica»;

    d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta  della  Polizia

stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti:  «all'obbligo  di

scorta tecnica».

 

                               Art. 5.

 (Modifiche  agli  articoli  15,   23   e   24   nonche'   abrogazione

dell'articolo 34-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  in

materia di decoro delle strade, di pubblicita'  sulle  strade  e  sui

                veicoli e di pertinenze delle strade)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo

  n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) alla lettera f) le parole: «gettare o» sono soppresse;

      2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

      «f-bis) insozzare  la  strada  o  le  sue  pertinenze  gettando

rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    «3-bis. Chiunque viola il divieto di  cui  al  comma  1,  lettera

f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro

100 a euro 400»;

      c) al comma 4, le parole: «ai commi  2  e    sono  sostituite

dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».

  2. All'articolo 23 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di  tipo  E)

ed F), per ragioni di interesse generale o di  ordine  tecnico»  sono

sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma

1»;

    b) al comma 7,  nel  terzo  periodo,  la  parola:  «cartelli»  e'

sostituita dalla seguente: «segnali» e  sono  aggiunti,  in  fine,  i

seguenti  periodi:  «Sono  inoltre  consentiti,  purche'  autorizzati

dall'ente proprietario della strada, nei  limiti  e  alle  condizioni

stabiliti con il decreto di cui al periodo  precedente,  cartelli  di

valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse

turistico e  culturale  e  cartelli  indicanti  servizi  di  pubblico

interesse. Con il decreto di cui  al  quarto  periodo  sono  altresi'

individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano  le

disposizioni del periodo precedente»;

    c) al  comma  13-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del

proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «;  a

tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo  12

sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove  e'  collocato  il

mezzo pubblicitario»;

    d) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:

  «13-quater.1. In ogni caso, l'ente  proprietario  puo'  liberamente

disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in  conformita'  al  presente

articolo, una volta che sia decorso il  termine  di  sessanta  giorni

senza che l'autore della violazione, il proprietario o il  possessore

del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine

decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai

sensi  del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di  effettuazione   della

rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».

  3. Nelle  more  di  una  revisione  e  di  un  aggiornamento  degli

itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma

7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  da

ultimo modificato dal comma 2 del  presente  articolo,  si  applicano

alle strade inserite nei citati itinerari che risultano  classificate

nei tipi  A  e  B.  Nel  caso  di  strade  inserite  negli  itinerari

internazionali che sono classificate nel  tipo  C,  i  divieti  e  le

prescrizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  soltanto

qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per

la circolazione stradale, da individuare  con  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti.

  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57  del

regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita'  non  luminosa

per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al  comma  3

del  citato  articolo  57,  anche  sui  veicoli   appartenenti   alle

organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),  alle

associazioni  di  volontariato   iscritte   nei   registri   di   cui

all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,   e   alle

associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento

ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale  italiano

(CONI) e nel senso di limitare la pubblicita'  a  mezzo  degli  altri

veicoli destinati a tale uso alla sola sosta  nei  luoghi  consentiti

dal  comune  nei  centri  abitati,  prevedendo   altresi'   verifiche

periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

  5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.  285

del 1992 e' inserito il seguente:

  «5-bis. Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione  stradale

connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze  di

servizio relative alle strade di tipo A) sono previste  dai  progetti

dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e

approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in  materia

di affidamento dei servizi di distribuzione  di  carbolubrificanti  e

delle attivita' commerciali e  ristorative  nelle  aree  di  servizio

autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11  della  legge  23

dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con  le

regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

  6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  285  del  1992  e'

abrogato.

 

                               Art. 6.

 (Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

                  materia di segnaletica stradale)

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessita'»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «in  caso  di  emergenza,   urgenza   e

necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e degli

impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;

    b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78

a euro 311» sono sostituite dalle seguenti:  «del  pagamento  di  una

somma da euro 389 a euro 1.559».

 

                               Art. 7.

 (Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

                         materia di segnali luminosi)

  1. All'articolo 41, comma 1, del decreto  legislativo  n.  285  del

1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

    «b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della  velocita'  in  tempo

reale dei veicoli in transito;».

 

                               Art. 8.

 (Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285  del

   1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

  1. All'articolo 46, comma 1, del decreto  legislativo  n.  285  del

1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Non  rientrano

nella definizione di veicolo:

    a) le macchine per uso di bambini,  le  cui  caratteristiche  non

superano i limiti stabiliti dal regolamento;

    b) le macchine per uso di invalidi,  rientranti  tra  gli  ausili

medici  secondo  le  vigenti  disposizioni  comunitarie,   anche   se

asservite da motore».

  2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo  n.  285  del

1992,  dopo  le  parole:  «riservate  ai  pedoni»  sono  aggiunte  le

seguenti: «, secondo le modalita' stabilite  dagli  enti  proprietari

delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».

 

                               Art. 9.

 (Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

materia di servizio di  noleggio  con  conducente  per  trasporto  di

                              persone)

  1. All'articolo 85 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con

conducente per trasporto di persone:

    a) i motocicli con o senza sidecar;

    b) i tricicli;

    c) i quadricicli;

    d) le autovetture;

    e) gli autobus;

    f) gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per  trasporti

specifici di persone;

    g) i veicoli a trazione animale».

 

                              Art. 10.

 (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992  e

all'articolo 7 della legge 8 agosto  1991,  n.  264,  in  materia  di

         estratto dei documenti di circolazione o di guida)

  1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n.  285  del

1992 e' sostituito dal seguente:

  «2. La ricevuta rilasciata dalle imprese  di  consulenza  ai  sensi

dell'articolo 7, comma 1, della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e

successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato

ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per  trenta

giorni dalla data di rilascio, che deve essere  riportata  lo  stesso

giorno nel registro giornale tenuto dalle  predette  imprese.  Queste

devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta

giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero  il

documento conseguente all'operazione cui si  riferisce  la  ricevuta.

Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per  la

circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

  2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono

sostituite dalle  seguenti:  «procede  al  ritiro  del  documento  di

circolazione del mezzo di trasporto o del documento  di  abilitazione

alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

    b) il comma 2 e' abrogato.

  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,

da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, sono riviste le caratteristiche della  ricevuta

rilasciata dalle imprese di  consulenza  ai  sensi  dell'articolo  7,

comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma

2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo

rilascio.

 

                              Art. 11.

 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del  decreto  legislativo

n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di

circolazione,  di  targa  personale,  di  targa  dei  rimorchi  e  di

             solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)

  1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n.  285  del

1992 e' sostituito dal seguente:

  «2. L'ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la

navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici,  su  richiesta

avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede

all'emissione e al rilascio di una nuova carta  di  circolazione  che

tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei

trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  'di  persona

giuridica,  l'ufficio  di   cui   al   periodo   precedente   procede

all'aggiornamento della carta di circolazione».

  2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  «3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2  e  3  sono  personali,  non

possono essere abbinate contemporaneamente a piu'  di  un  veicolo  e

sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di  proprieta',

costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta'  di

acquisto, esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla

circolazione»;

    b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

    c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al  comma  12»

sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e

12».

  3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285  del

1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e  le

targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  delle  targhe»   sono

soppresse.

  4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285  del

1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite  le

seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

  5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,

della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,

sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  entro  dodici  mesi

dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono

disciplinate le modalita' di applicazione  delle  disposizioni  degli

articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo  n.  285

del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a),  e  3

del presente  articolo,  anche  con  riferimento  alle  procedure  di

annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli,  di  cui

agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5,  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro  automobilistico

(PRA).

  6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e  103  del

decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo  modificati  dai

commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo,  si  applicano  a

decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore

del regolamento di cui al comma 5.

  7. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel

senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni  di

cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n.  285  del

1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente

articolo,  con  particolare  riferimento   alla   definizione   delle

caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e

di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali  da

renderle  conformi  a  quelle  delle   targhe   di   immatricolazione

posteriori degli autoveicoli.

  8. Le disposizioni  del  comma  4  dell'articolo  100  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal  comma  2,

lettera b), del presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di  cui  al

comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'

fatta salva la possibilita' di immatricolare  nuovamente  i  rimorchi

immessi  in  circolazione  prima  della  data  di  cui   al   periodo

precedente.

  9. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo

l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

 

                              Art. 12.

 (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e  96

del decreto legislativo n. 285 del 1992, in  materia  di  divieto  di

                 intestazione fittizia dei veicoli)

  1. All'articolo 94 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2,  gli

atti, ancorche' diversida quelli di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della  carta

di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,

per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di  un  soggetto

diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal  regolamento

sono  dichiarati  dall'avente  causa,   entro   trenta   giorni,   al

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta  di  circolazione,

nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli  225,

comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si  applica

la sanzione prevista dal comma 3»;

    b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono  sostituite

dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».

  2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285  del  1992  e'

inserito il seguente:

  «Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei  veicoli).  -

1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di

proprieta'  di  cui  al  medesimo  articolo  e  il   certificato   di

circolazione' di cui all'articolo 97 non  possono  essere  rilasciati

qualora  risultino  situazioni  di  intestazione   o   cointestazione

simulate  o  che   eludano   o   pregiudichino   l'accertamento   del

responsabile civile della circolazione di un veicolo.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o  abbia

ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di

quanto disposto dal medesimo  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.

La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia

la  materiale  disponibilita'  del  veicolo  al  quale  si  riferisce

l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato.

  3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti  di

cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma  e'

soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di  cui

agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.  In  caso  di

circolazione  dopo  la  cancellazione,  si  applicano   le   sanzioni

amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.  La  cancellazione

e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale  che  hanno

accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento  e'

divenuto definitivo.

  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,

sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata  dai

commi 1, 2 e 3, con  particolare  riferimento  all'individuazione  di

quelle situazioni che, in relazione alla tutela  della  finalita'  di

cui al comma 1 o per l'elevato numero dei  veicoli  coinvolti,  siano

tali da richiedere una verifica che non ricorrano le  circostanze  di

cui al predetto comma 1».

  3. All'articolo 96 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si  applicano

le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

 

                              Art. 13.

 (Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

          materia di duplicato della carta di circolazione)

  1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del

1992, dopo le parole:  «carta  di  circolazione,»  sono  inserite  le

seguenti:  «anche  con  riferimento  ai  duplicati  per  smarrimento,

deterioramento o distruzione dell' originale,».

 

                              Art. 14.

 (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

in materia di sanzioni per ciclomotori alterati,  e  disposizioni  in

              materia di circolazione dei ciclomotori)

  1. All'articolo 97 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro  311»  fino  alla

fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a  euro

4.000. Alla sanzione da  euro  779  a  euro  3.119  e'  soggetto  chi

effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la  velocita'

oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

    b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite

dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;

    c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite

dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

  2.  I  ciclomotori  gia'  in  circolazione  non  in  possesso   del

certificato di circolazione e della targa  di  cui  all'articolo  97,

comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono  conseguirli,

con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma

4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  3. Decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato

in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro

1.559.

  4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n.  285

del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo,  entrano  in

vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della

presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

                              Art. 15.

 (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del

      1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

  1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285  del

1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti:

«valida per due anni».

  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   si   applicano   alle

autorizzazioni rilasciate successivamente alla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge. Sono  conseguentemente  raddoppiati  gli

importi dell'imposta di bollo  dovuta  ai  sensi  dell'articolo  104,

comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  e,  ove  previsti,

degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

  3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285  del

1992 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  salvo  che

l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per un  anno  e

rinnovabile».

  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del

regolamento,  nel  senso  di  prevedere  che  le  attrezzature  delle

macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di

manutenzione  e  di  tutela  del   territorio,   disciplinandone   le

modalita'.

 

                              Art. 16.

 (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

in materia di guida accompagnata e di  requisiti  per  la  guida  dei

                              veicoli)

  1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni  e  che  sono

titolari di patente diguida e' consentita, a fini  di  esercitazione,

la guida di autoveicoli di  massa  complessiva  a  pieno  carico  non

superiore a 3,5 t, con esclusione del traino  di  qualunque  tipo  di

rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti  di  potenza  specifica

riferita alla tara di cui  all'articolo  117,  comma  2-bis,  purche'

accompagnati da  un  conducente  titolare  di  patente  di  guida  di

categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,  previo  rilascio  di

un'apposita  autorizzazione  da  parte  del  competente  ufficio  del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal  genitore

o dal legale rappresentante del minore.

  1-ter.  Il  minore  autorizzato  ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'

procedere alla guida accompagnato da uno  dei  soggetti  indicati  al

medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci  ore  di  corso

pratico di guida, delle quali  almeno  quattro  in  autostrada  o  su

strade extraurbane e due in condizione di  visione  notturna,  presso

un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

  1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo

non puo' prendere posto, oltre al conducente,  un'altra  persona  che

non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere

munito di un apposito contrassegno  recante  le  lettere  alfabetiche

"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo

122.

  1-quinquies. Nelle ipotesi di  guida  di  cui  al  comma  1-bis  si

applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117  e,  in

caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di  cui  al

comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del

pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il

genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del

conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

  1-sexies. Nelle ipotesi di guida di  cui  al  comma  1-bis,  se  il

minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai  sensi  delle

disposizioni  del  presente  codice,  sono   previste   le   sanzioni

amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219,  e'  sempre

disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida  accompagnata.  Per

la  revoca   dell'autorizzazione   si   applicano   le   disposizioni

dell'articolo 219, in quanto  compatibili.  Nell'ipotesi  di  cui  al

presente   comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di   nuovo

l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

  1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui  al  comma  1-bis,  se  il

minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,

si applicano le sanzioni amministrative previste  dall'articolo  122,

comma  8,  primo  e  secondo  periodo.  Si  applicano   altresi'   le

disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;

    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) alla lettera a) e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:

«Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto

anni qualora il  conducente  consegua  uno  specifico  attestato  sui

requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica

annuale, con oneri a carico del  richiedente,  secondo  le  modalita'

stabilite nel regolamento»;

      2) alla lettera b) le  parole:  «fino  a  sessantacinque»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole:  «a

seguito di visita medica specialistica  annuale,»  sono  inserite  le

seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»;

      c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,  chi  ha  superato

ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli  per  i

quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed  E,  qualora

consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione  medica

locale di cui al comma 4  dell'articolo  119,  a  seguito  di  visita

medica specialistica biennale, con oneri a  carico  del  richiedente,

rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici  e  psichici

prescritti».

  2.  Con  regolamento  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, da emanare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della

legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  norme  di

attuazione dei commi da  1-bis  a  1-septies  dell'articolo  115  del

decreto legislativo n. 285 del  1992,  introdotti  dal  comma  1  del

presente  articolo,  con  particolare  riferimento  alle   condizioni

soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione  puo'

essere richiesta e alle modalita' di rilascio  della  medesima,  alle

condizioni di espletamento dell'attivita' di  guida  autorizzata,  ai

contenuti e alle modalita' di certificazione del  percorso  didattico

che il minore  autorizzato  deve  seguire  presso  un'autoscuola,  ai

requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche

del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della

presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del  decreto

legislativo n.  285  del  1992,  come  rispettivamente  modificato  e

introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del  presente  articolo,

facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e

psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di  cui  al  comma

2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi  di

cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge.

 

                              Art. 17.

 (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

  in materia di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori)

  1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285

del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo periodo, la parola: «finale» e' soppressa;

    b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi»  sono

sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

    c) dopo il sesto periodo sono inseriti i  seguenti:  «Nell'ambito

dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e'  svolta  una  lezione

teorica  di  almeno  un'ora,  volta  all'acquisizione  di  elementari

conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai

fini del conseguimento del certificato di cui  al  comma  1-bis,  gli

aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo  o  la

prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare,  previa  idonea

attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al  superamento

di una prova  pratica  di  guida  del  ciclomotore,  si  applicano  a

decorrere dal 19 gennaio 2011.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

da  adottare,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, entro centoventi giorni dalla  data

di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le

modalita' di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento  dei

ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche' della

relativa  attivita'  di  formazione,   di   cui   al   comma   11-bis

dell'articolo 116 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  come

modificato dal comma 1 del presente articolo.

  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono   alle

attivita' previste dal presente articolo  nell'ambito  delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                              Art. 18.

 (Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

               in materia di limitazioni nella guida)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n.  285

del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di  cui  al

presente comma  non  si  applica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di

cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite  di  potenza

massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non  si

applicano».

  2. Le disposizioni di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  117  del

decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1  del

presente articolo, si applicano ai titolari di patente  di  guida  di

categoria  B  rilasciata  a  decorrere  dal  centottantesimo   giorno

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto  2007,  n.

117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.

160, e successive modificazioni, e' abrogato.

 

                              Art. 19.

 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

in materia di requisiti morali per ottenere il  rilascio  dei  titoli

                       abilitativi alla guida)

  1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285  del

1992,  le  parole  da:  «nonche'»  fino  alla  fine  del  comma  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  i  soggetti  destinatari  dei

divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma

1, lettera f,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la  durata  dei

predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida

le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza  di

condanna  per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma   2

dell'articolo 222, la  revoca  della  patente  ai  sensi  del  quarto

periodo del medesimo comma».

  2. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285  del

1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole:  «al  comma    sono  sostituite

dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;

    b) al secondo periodo, le parole: «dal  medesimo  comma    sono

sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».

 

                              Art. 20.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del  decreto  legislativo  n.

285 del 1992, in materia di esame di idoneita', di  esercitazioni  di

                       guida e di autoscuole)

  1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  «8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta  prima  che

sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per

esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;

    b) al comma 11, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:

«Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una  volta

soltanto, la prova pratica di guida».

  2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,

previo superamento della prova di controllo delle cognizioni  di  cui

al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi  dalla

data di  presentazione  della  domanda  per  il  conseguimento  della

patente. Entro il termine di  cui  al  periodo  precedente  non  sono

consentite piu' di due prove»;

    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di  guida  di

categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o  su  strade

extraurbane e in condizione di visione notturna presso  un'autoscuola

con istruttore abilitato e  autorizzato.  Con  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la  disciplina  e

le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui  al  presente

comma».

  3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del

1992, come modificato dalla lettera  a)  del  comma  2  del  presente

articolo, si applica alle domande per il conseguimento della  patente

di guida presentate a decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo

alla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma  2

del presente articolo, e' adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge.

  5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, dopo le parole: «da  parte  delle  province»  sono

aggiunte le seguenti: «, alle quali  compete  inoltre  l'applicazione

delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;

    b)  al  comma  4,  le  parole:  «dell'idoneita'   tecnica»   sono

sostituite dalle seguenti: «dei requisiti  di  cui  al  comma  5,  ad

eccezione della capacita' finanziaria»;

    c) al comma 5, primo periodo, dopo  la  parola:  «biennale»  sono

aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

    d) al comma 7:

  1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «L'autoscuola  deve»  sono

inserite  le  seguenti:  «svolgere  l'attivita'  di  formazione   dei

conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;

  2) al secondo periodo, le parole  da:  «le  dotazioni  complessive»

fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le

medesime autoscuole possono demandare, integralmente o  parzialmente,

al centro di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti

per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e

DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.

In  caso  di  applicazione  del  periodo  precedente,  le   dotazioni

complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole

consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

    e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

  «7-bis. In ogni caso l'attivita' non  puo'  essere  iniziata  prima

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica  di

cui al presente comma e' ripetuta successivamente  ad  intervalli  di

tempo non superiori a tre anni»;

    f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;»  sono  inserite

le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche di  cui  al

comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni  e

delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis,  lettera

b);»;

    g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

  «10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli  istruttori

delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

    a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita'  di  formazione  dei

conducenti per il conseguimento di  qualsiasi  categoria  di  patente

ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti  per  la

formazione integrale;

    b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle  province

autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della  disciplina  quadro

di settore definita con l'intesa  stipulata  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo  2008,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  nonche'  dei  criteri

specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti di cui al comma 10»;

    h) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

  «11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e  di

istruttori  di  cui  al   comma   10   e'   sospeso   dalla   regione

territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e  di

Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

    a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene

regolarmente;

    b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene  in

carenza  dei  requisiti  relativi  all'idoneita'  dei  docenti,  alle

attrezzature tecniche e al materiale didattico;

    c) per un ulteriore periodo da sei a  dodici  mesi  nel  caso  di

reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e

b).

  11-quater. La regione territorialmente  competente  o  le  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono  l'inibizione   alla

prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico  dei  quali,  nei

due anni successivi all'adozione di un provvedimento  di  sospensione

ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un  ulteriore

provvedimento di sospensione ai sensi  delle  lettere  a)  e  b)  del

medesimo comma»;

    i) al comma  13,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le